RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA - ENERGY MANAGER
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia” Art. 19 Legge n. 10 del 09 gennaio 1991 - Circolare MICA 219/F
La figura dell'Energy Manager nasce negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del 1973. In Italia è stato istituzionalizzato già dalla legge 308/82, ma è con la legge 10/91 che l'Energy Manager trova un nuovo e più forte impulso. Viene infatti introdotto il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia “detto comunemente” Energy Manager, obbligatorio in tutte le aziende pubbliche o private e gli enti dell'industria caratterizzati da consumi superiori ai 10.000 tep1/anno, e nelle realtà del settore civile, terziario e pubblica amministrazione con una soglia di consumo di 1.000 tep1/anno.
Compiti principali Energy manager: individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia nonché nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali.
Principali ambiti di intervento dell’ Energy Manager:
Sanzioni per la mancata nomina:
Con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” è stato emanato il seguente aggiornamento all’art.132 comma 8: […] L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro.
Tep1= tonnellate equivalenti di petrolio
L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno.